In relazione alla commercializzazione di prodotti ittici surgelati con glassatura e alle modalità di indicazione della quantità netta e del prezzo unitario (Reg 1169/2011/CE, Allegato IX, punto 5), l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha fornito importanti chiarimenti in merito a quanto riportato nella circolare ICQRF prot. n. 211 del 28/3/2019.
In particolare per quanto riguarda il periodo di smaltimento del “prodotto ittico circolante”, ovvero dei prodotti ittici surgelati etichettati che riportano l’indicazione del doppio peso (peso netto e peso lordo comprensivo della glassatura, cioè del ghiaccio di copertura). Tali prodotti, infatti, potrebbero non essere “smaltiti” dai consumatori entro il termine indicato (12 mesi a decorrere dalla data della circolare sopra richiamata), in quanto potrebbero restare in commercio a disposizione del consumatore per tutta la durata della shelf life che, in alcuni casi, supera i 12 mesi prescritti. Tali prodotti, pertanto non dovrebbero essere oggetto di “ritiri volontari” da parte degli operatori economici, ma dovrebbero poter essere smaltiti fino al compimento della shelf life riportata sull’etichetta del prodotto.
In proposito è stato altresì rappresentato che gli operatori del settore alimentare (OSA) solitamente assegnano ai prodotti ittici surgelati glassati una shelf life di 18-24 mesi e che la lunghezza della filiera produttiva, soprattutto per gli approvvigionamenti da Paesi terzi produttori, rende difficoltoso l’adeguamento del prodotto preimballato, confezionato negli stessi Paesi, per cui risultano in viaggio merci ordinate e confezionate prima dell’emanazione della circolare sopra richiamata riportanti la doppia indicazione del peso sui preimballaggi.
Al riguardo, nel confermare quanto rappresentato nella circolare n.211 circa i termini per lo smaltimento dei prodotti ittici surgelati con glassatura, si fa presente che il periodo di tempo ivi indicato di 12 mesi “…per lo smaltimento dei prodotti riportanti anche l’indicazione del peso al lordo della glassatura“ deve intendersi riferito non solo alle etichette apposte sui prodotti ittici “glassati” entro il 28/3/2019, ma anche a quelle apposte successivamente a tale data, a condizione che il prodotto sia stato confezionato ed etichettato prima del 28/3/2020.
In relazione a tale ultima circostanza l’OSA dovrà essere in grado di fornire adeguata rintracciabilità e documentazione giustificativa, ove richiesta.
Sarà quindi possibile reperire in commercio prodotti ittici “glassati” in preimballaggi riportanti la doppia indicazione del peso anche dopo la data del 28/3/2020, prodotti che potranno essere commercializzati e posti in vendita fino al compimento della shelf life, che non potrà comunque superare 24 mesi dalla predetta data del 28/3/2020.

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